La applicazione della norma viene sottoposta al regolamento (CE) n 764/2008 che abroga la decisione n. 3052/95/CE

La applicazione della norma viene sottoposta al regolamento (CE) n 764/2008 che abroga la decisione n. 3052/95/CE

Pubblicato il 15 gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale il decreto 4 novembre 2019 che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.
Questi gli alimenti ammessi e i limiti massimi previsti dal decreto:
• Semi di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg
• Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg
• Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg

L'applicazione della norma è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.

MINISTERO DELLA SALUTE
Decreto 04 novembre 2019
Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti. (20A00016)
(G.U. Serie Generale , n. 11 del 15 gennaio 2020)

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